Art. 5.

      1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

      «È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso di cui al presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi».